Lo sapevamo da sempre ma la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6656 del 21 dicembre 2012, lo aveva messo nero su bianco: non esistono diritti edificatori di suoli non ancora edificati.
L’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione devono intendersi quali “intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s’intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione del futuro sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima con le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio”.
Ora un nuovo pronunciamento giurisprudenziale, questa volta del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna – Sez. Bologna. Anche se per le motivazioni della sentenza bisognerà attendere i consueti tempi della giustizia, nella sua analisi la corte afferma “la permanenza dei poteri di supremazia dell’amministrazione in una materia dove permangono preminenti interessi pubblici (di determinazione dell’assetto del territorio in cui vive la collettività di riferimento)”.
La sentenza si pronuncia, respingendolo, sul ricorso presentato nel 2015 da diverse società che si erano unite in consorzio per la realizzazione di un mega polo residenziale (cd. Colata di Idice) contro il Comune di San Lazzaro di Savena (il comune conta poco più di 32.000 ab.). In sostanza i costruttori rivendicavano un indennizzo di 20 milioni di euro quale risarcimento per la mancata realizzazione di un’operazione immobiliare che prevedeva la costruzione di 580 alloggi. Il progetto era stato annullato con il voto del consiglio comunale guidato dal Sindaco Isabella Conti a favore della decadenza del POC (piano operativo comunale) approvato dall’amministrazione precedente.
È dunque possibile ed anzi doveroso che l’amministratore pubblico riveda, fino anche ad annullarle, le previsioni dei piani alla luce di comprovate mutate esigenze di interesse pubblico.
Sono sentenze storiche che dovrebbero sollecitare le coscienze dei tanti, troppi, politici ed ahimè anche professionisti che si nascondono pavidamente dietro lo spauracchio degli inesistenti diritti acquisiti.
PASQUALE PULITO